STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE
“ANANKE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
E’ costituita, con sede in Ceriale, (SV), Via Concordia n.6, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Ananke - Associazione di Promozione Sociale” avente durata illimitata. Essa potrà costituire uffici anche in altre località.
ART. 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione di promozione sociale, culturale e di formazione dell’individuo ha carattere volontario, democratico e non ha scopo di lucro. Essa persegue i seguenti fini:
sviluppare una diversa qualità di vita nei territori ove opererà per la tutela della salute dell’individuo e del suo ambiente di vita;
promuovere i valori sociali della solidarietà e partecipazione, valorizzazione dell’individuo -anche diversamente abile - e della sua naturale propensione alla socialità;
promuovere una economia solidale e stili di vita ecosostenibili attraverso attività improntate al rispetto dell’ambiente, alla promozione del riciclo, del risparmio energetico e votati alla riduzione delle emissioni di CO2 e di altri fattori inquinanti
promuovere iniziative che favoriscano lo sviluppo della creatività ed espressività dell’individuo e della comunità locale.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per meglio perseguire le sue finalità l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento, collaborazione e partnership con soggetti pubblici e/o privati che operino con finalità e metodi affini.
ART. 3 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, svolge attività di utilità sociale.
Le attività vengono realizzate dai soci e per i soci e a favore della comunità locale attraverso iniziative, progetti, eventi.
L’Associazione realizza i propri scopi attraverso attività di carattere sociale, educativo, culturale, informativo e ludico che vengono qui elencate a titolo meramente esemplificativo:
- a) Attività informativo-culturali : produzione di brochure, articoli giornalistici, video, piattaforme e servizi web che sviluppino i temi del riciclo, del risparmio energetico e del consumo consapevole ed etico, per la tutela dell’Uomo e del Pianeta Terra, curando l’edizione di stampe periodiche e non;.
- b) Attività ludiche: organizzazione di feste, concerti, performaces e cene ecologiche che diffondano il gusto dell’edonismo ecocompatibile.
- c) Attività creative: promozione di artisti, designer e artigiani che utilizzano materiali di recupero per la creazione di opere e/o oggetti d’uso quotidiano.
- d) Attività socio-educative e a favore dell’integrazione multiculturale: creazione di momenti di incontro, scambio e progettazione di iniziative ‘verdi’ e approfondimenti naturalistici; ideazione, organizzazione e realizzazione di una catena di urban swap point dedicati al baratto di oggetti usati; creazione di un social network (in internet) per la diffusione del baratto, del consumo etico e dello stile di vita ecosostenibile; organizzazione di corsi teorico/pratici per eco-consumatori, educatori e ragazzi delle scuole primarie e secondarie.
- e) Attività per la promozione della qualità della vita e della salute, per il mantenimento dell’equilibrio psicofisico e per favorire la piena espressione del potenziale umano.
- f) Ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
L’Associazione, per realizzare i suoi fini istituzionali, può promuovere iniziative occasionali di raccolta fondi ed effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali.
Per il conseguimento degli scopi statutari l’Associazione potrà reperire una rete di spazi, locali e strutture nei quali promuovere e organizzare progetti, iniziative ed eventi, anche in collaborazione con enti ed associazioni aventi intendimenti affini.
Per la realizzazione di queste attività l’Associazione si può avvalere di prestazioni professionali anche retribuite di soci e non soci.
AMMISSIONE E DIMISSIONI DA SOCIO DEL CIRCOLO
ART. 4 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
All’Associazione possono aderire tutti, anche coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età (debitamente rappresentati secondo legge), senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, d’opinione politica, di convinzioni filosofiche, di condizioni personali e sociali, purché non sussista contrasto con l’art. 2 del presente Statuto.
I soci si dividono in:
- soci fondatori (sono quelli che hanno partecipato alla fondazione dell’associazione);
- soci onorari (sono coloro che con unanime consenso dell’assemblea sono ritenuti meritevoli di tale distinzione per il prestigio che apportano con il loro nome all’associazione);
- soci effettivi (sono coloro che vengono ammessi a far parte dell’associazione successivamente alla fondazione.
La divisione degli aderenti all’associazione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione. Ciascun socio, in particolare, avrà diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione.
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE: REQUISITI
Per acquisire la qualità di socio dell’associazione “Ananke -Associazione di Promozione Sociale” è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda d’ammissione scritta, contenente:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale, numero telefonico del richiedente;
2) dichiarazione incondizionata d’attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3) data e sottoscrizione siglata in presenza di almeno due soci proponenti.
Tutti i requisiti di cui sopra sono richiesti a pena di nullità della domanda d’ammissione.
ART. 6 - APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le domande per diventare soci, anche in presenza dei requisiti previsti nel regolamento, vengono esaminate ed approvate all’unanimità a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
ART. 7 - DIMISSIONI DA SOCIO
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto, senza l’obbligo di motivazione, al Consiglio Direttivo che ha il dovere di accoglierle.
DIRITTI, DOVERI, ESPULSIONE E RIAMMISSIONE DEI SOCI,
REVOCA DEI CONSIGLIERI.
ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI
I soci ed il loro familiari, purché al seguito dei primi, hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.
Tutti i soci hanno pari diritto di voto durante le assemblee (siano esse ordinarie che straordinarie) e possono essere eletti alle cariche associative.
ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
1) al pagamento della quota sociale; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
2) all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
3) all’osservanza degli eventuali regolamenti interni;
4) a versare le quote straordinarie deliberate dagli organi sociali ad integrazione della cassa sociale, salvo i soci onorari
5) ad intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
ART. 10- ESPULSIONI DEI SOCI
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
1) mancata osservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali, comprese quelle concernenti i versamenti di quote straordinarie ad integrazione della cassa sociale;
2) mancata osservanza dei regolamenti interni;
3) morosità nel pagamento della quota sociale e delle quote straordinarie regolarmente deliberate, senza giustificato motivo;
4) l’aver arrecato, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione.
ART. 11 - REVOCA DEI CONSIGLIERI.
I soci consiglieri sono revocati, oltre che per le cause di cui all’art. 10 del presente statuto, anche nel caso in cui manchino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
ART 12 - COMPETENZA A DELIBERARE LE ESPULSIONI
le espulsioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
L’interessato può ricorrere all’Assemblea dei Soci contro l’espulsione.
ART. 13 - RIAMMISSIONE DEI SOCI ESPULSI.
L’Assemblea ordinaria è l’organo che decide la riammissione.
Se i soci sono stati espulsi per morosità nel pagamento della quota d’iscrizione, oltre al ricorso è necessario il versamento di una nuova quota d’iscrizione, in caso di pronuncia positiva dell’Assemblea sulla riammissione. Se i soci sono stati espulsi per morosità nel pagamento di una quota straordinaria regolarmente deliberata, oltre al ricorso è necessario il versamento della quota stessa, se maggiore di quella d’iscrizione o della quota d’iscrizione, se maggiore di quella straordinaria, in caso di pronuncia positiva dell’Assemblea sulla riammissione.
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
ART. 14 - ENTITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
ART. 15 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) le quote di iscrizione e/o le quote annuali associative;
b) i proventi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
f) le rendite del patrimonio.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.
ART. 16 - DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ED APPROVAZIONE DEI BILANCI.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed uno preventivo da approvarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 17 – ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell’Associazione
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente del Consiglio Direttivo; il Vice Presidente; il Tesoriere.
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 18 – COMPOSIZIONE
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Non possono essere delegati i Consiglieri e il Presidente. Ciascun Associato non può rappresentare più di un Associato.
Art. 19 – COMPITI
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per approvare, il bilancio consuntivo e preventivo. Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo; delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione; approvare gli eventuali regolamenti interni; quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, almeno otto giorni prima della seduta, tramite affissione della stessa presso i locali della sede e con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (lettera postale, raccomandata a mano, e-mail, ecc.) specificando il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché se prevista le modalità di svolgimento della seconda convocazione.
L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:
- per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno validamente assunte con il voto favorevole (anche per delega) della maggioranza dei voti attribuiti; mentre occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti (tanto in prima che in seconda convocazione), per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio.
La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve seguire la seguente prassi: in allegato alla convocazione deve comparire l'ordine del giorno; la convocazione deve avvenire, almeno 15 giorni prima della seduta, a mezzo posta o tramite affissione della stessa presso i locali della sede specificando il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché se prevista le modalità di svolgimento della seconda convocazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20 - COMPOSIZIONE E NOMINA
Il Consiglio direttivo è composto a scelta dall’assemblea da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.
ART. 21 - DECADENZA ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.
Art. 22 – COMPITI
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
Il Consiglio Direttivo: determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.
Art. 23 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tramite affissione della stessa presso i locali della sede o tramite notifica agli interessati con indicazione dell’ordine del giorno.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati, anche meccanizzati.
Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE-VICE PRESIDENTE-TESORIERE
Art. 24 – ELEZIONE
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 25 – COMPITI
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.
Il Tesoriere amministra ed è responsabile delle entità economico-finanziarie dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 26 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei due terzi degli Associati.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ad altre associazioni di promozione sociale o, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27 - RINVIO A DISPOSIZIONI VIGENTI
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.
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